Direttiva BRRD (Bail-in)
Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie
ll primo gennaio 2016 è entrata in vigore la Direttiva UE denominata BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di Banche e imprese di investimento limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. Alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (per l’Italia, la Banca d’Italia) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una Banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali (ad es. depositi, servizi di pagamento, ecc.) e ripristinare condizioni di sostenibilità economica delle parti sane della Banca.
Con la nuova normativa le perdite di una Banca in crisi non possono più ricadere sui contribuenti ma sugli azionisti e sui creditori della Banca stessa.
Tra gli strumenti a disposizione c’è anche il cosiddetto bail in (salvataggio interno), che può essere attivato nel caso in cui la Banca sia considerata rilevante in termini di interesse pubblico.
BAIL IN (salvataggio dall’interno)
Questo strumento permette alle Autorità di disporre la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca in crisi in misura adeguata a mantenere la fiducia del mercato.
Il Bail In (letteralmente “salvataggio dall’interno"), secondo una ben precisa gerarchia, prevede che a farsi carico delle perdite siano innanzitutto gli azionisti e, in casi particolarmente gravi, anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla Banca. Quindi si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite come segue:
- delle azioni e degli altri strumenti rappresentativi di capitale;
- delle obbligazioni subordinate (junior), il cui rimborso, in caso di liquidazione dell’emittente, non è assicurato (i possessori di titoli subordinati sono chiamati a rispondere in seconda battuta in caso non sia sufficiente il primo intervento);
- delle obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese (i possessori di obbligazioni non subordinate della Banca saranno chiamati in causa nel caso in cui non fossero sufficiente i primi due);
- dei depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese, per la parte eccedente l’importo di euro 100.000,00, protetto per legge dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (solo se le prime tre misure dovessero risultare insufficienti a sanare la crisi).
I titolari di depositi fino a euro 100.000,00 (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito) sono protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fgd.bcc.it), quindi non corrono alcun rischio in quanto il Fondo prevede un rimborso fino a euro 100.000,00 per ciascun depositante, per singola Banca. In caso di conto cointestato, a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero in misura proporzionale al numero dei cointestatari.
La nuova normativa e le Banche di Credito Cooperativo
In base ai parametri utilizzati per definire un istituto bancario di interesse pubblico si ritiene contenuta l’eventualità che una BCC possa essere oggetto di una procedura di risoluzione. Nel caso in cui, nonostante le rafforzate misure di prevenzione introdotte dalla normativa, una BCC si trovasse in grave difficoltà, si applicherebbero le procedure ordinarie previste per i casi di non solvibilità.
Sino ad oggi, le criticità di una BCC sono state superate utilizzando gli strumenti di protezione della categoria, unicamente attraverso risorse messe a disposizione dal sistema BCC.
I risparmiatori Soci e Clienti, quindi, anche in caso di eventuali crisi future di una BCC, saranno tutelati dai fondi di garanzia mutualistici