Rapporti dormienti
Avviso Depositi “Dormienti”
Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):
- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito
- titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegato, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;
sono considerati "dormienti".
Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Depositi al portatore “Dormienti”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a cento euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti". Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Si precisa, infine, che il D.lgs. n. 90/2017 ha dichiarato illegittimo il possesso di DR al portatore di qualsiasi importo successivamente al 31 dicembre 2018; nell’ipotesi in cui il possessore del libretto si presentasse allo sportello per riscuotere le somme, sarebbe sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.