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Banca
23/10/2023
Sospensione rate mutui Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile

AVVISO ALLA CLIENTELA

È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE A PARTIRE DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Riferimento: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 settembre 2023 n. 1026

DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici.


MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/12/2023.

Si ha diritto alla sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.


Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti fino al 28/08/2024.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


COSTI DI SOSPENSIONE: L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.


In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale. 

In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento - applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.


La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.